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Sez. 1, Sentenza n. 837 del 01/02/1999 (Rv. 522812 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE | Udienza di discussione - Assenza della parte - Provvedimento di rinvio - Comunicazione alla parte assente - Necessità - Esclusione - Disposizioni ex agli artt. 82, 115 disp. att. cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522812-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE

La mancata partecipazione di una delle parti all'udienza di discussione si risolve nell'inosservanza di un onere processuale le cui conseguenze gravano sulla parte stessa, sicché nel caso in cui l'udienza predetta abbia comunque avuto luogo, e sia stato in tal sede disposto un rinvio ad altra data, nessuna comunicazione di tale rinvio va data alla parte assente (in virtù del principio di conoscenza o conoscibilità delle ordinanze pronunciate in udienza per le parti presenti o considerate tali), senza che, in contrario, possa, legittimamente invocarsi la disciplina dettata dagli artt. 82, 115 disp. att. cod. proc. civ. (che prevedono l'obbligo di comunicazione del decreto di rinvio dell'udienza alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento), applicabile alla sola, diversa ipotesi del rinvio disposto prima (e fuori) dell'udienza dal giudice, su istanza di parte o d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 115, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)