Sez. 3, Sentenza n. 9357 del 27/06/2002 (Rv. 555396 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa - Conseguenze - Prosecuzione del giudizio di cognizione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice intervenuta nel giudizio contro di essa promosso con azione risarcitoria dal danneggiato non osta alla prosecuzione del giudizio di cognizione pendente dinanzi il giudice ordinario. Infatti in tal caso gli artt. 51 e 201 legge fallimentare impediscono solo ed esclusivamente l'inizio o la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale, ma non la condanna in via diretta della compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)