Sez. 3, Sentenza n. 4417 del 26/10/1989 (Rv. 463980 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZE - AZIONE RISARCITORIA DEL TERZO DANNEGGIATO PROPOSTA DOPO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ANCORA IN BONIS - PROSECUZIONE CONTRO DI ESSA - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI CONDANNA EMESSA IN TALE GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ ALL'IMPRESA DESIGNATA - LIMITI E CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IMPRESA ASSICURATRICE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENZE - AZIONE RISARCITORIA DEL TERZO DANNEGGIATO PROPOSTA DOPO LA MESSA IN LIQUIDAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA ANCORA IN BONIS - PROSECUZIONE CONTRO DI ESSA - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DI CONDANNA EMESSA IN TALE GIUDIZIO - OPPONIBILITÀ ALL'IMPRESA DESIGNATA - LIMITI E CONDIZIONI.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in forza del combinato disposto degli art. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nonché 9 e 13 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1977 n. 39), la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della citata legge del 1969 mentre da una parte comporta che l'Azione risarcitoria del terzo danneggiato, se introdotta dopo l'apertura della liquidazione stessa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa designata al pagamento del danno in qualità di unico ed esclusivo soggetto passivo, nonché in contraddittorio del Commissario liquidatore, non osta d'altra parte, ove intervenga in pendenza del giudizio già instaurato dal danneggiato nei confronti dell'impresa assicuratrice "in bonis", a che il giudizio prosegua nei confronti di tale impresa in liquidazione per il conseguimento di una sentenza di condanna che è opponibile alla suddetta impresa designata entro i limiti ed alle condizioni di cui al secondo comma del citato art. 25, ma che opera nei confronti dell'impresa in liquidazione solo quale pronuncia di mero accertamento del credito. (Conf 4042/85, mass n 436958; (Conf 5220/84, mass n 436958).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 8, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 13, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)