Sez. 1, Sentenza n. 8548 del 28/05/2003 (Rv. 563705 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Verbale di contravvenzione al codice stradale - Notifica a mezzo posta per compiuta giacenza - Illegittimità costituzionale dichiarata da Corte cost. n. 346/1998 - Cartella esattoriale - Impugnazione - Questione di nullità della notifica del verbale - Deducibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
L'inoperatività della norma processuale o procedimentale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale, salvi gli effetti del definitivo consolidamento dei rapporti giuridici ed il formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo, va affermata senza possibilità di distinguere fra applicazione diretta - riferita cioè alla formazione dell'atto secondo la norma poi dichiarata illegittima - e applicazione indiretta - riferita al mero controllo sull'atto in precedenza compiuto - giacché anche in tale ultimo caso il giudice non può ritenere legittima un'attività svoltasi in conformità di una norma dichiarata incostituzionale. Ne consegue che, in presenza di verbale di accertamento di contravvenzione stradale notificato a mezzo posta per compiuta giacenza, cui sia seguita opposizione del trasgressore avverso la relativa cartella esattoriale, è consentita la deduzione della irregolarità della notifica derivante della dichiarazione di illegittimità costituzionale (per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998) della modalità con cui è stata eseguita, non essendosi verificato un fatto preclusivo, in quanto la nullità della notifica del verbale di accertamento è deducibile in sede di impugnazione della cartella esattoriale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 202, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 202, Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)