Sez. U, Sentenza n. 2274 del 09/04/1984 (Rv. 434324 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 152 DEL 1980 E N. 69 DEL 1982, SULLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DEL QUINTO E DEL SESTO COMMA DELL'ART. 99 LEGGE FALLIMENTARE - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA RISULTANTE DAGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - GRAVAMI - IN GENERE - SOPRAVVENIENZA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 152 DEL 1980 E N. 69 DEL 1982, SULLA PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DEL QUINTO E DEL SESTO COMMA DELL'ART. 99 LEGGE FALLIMENTARE - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA RISULTANTE DAGLI INTERVENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.*
L'inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della pronuncia della Corte costituzionale, va affermata senza possibilità di distinguere fra applicazione diretta, con riguardo ad Atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad Atti processuali in precedenza compiuti, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di Sindacato dopo la suddetta data, per difetto di preclusioni in proposito. Pertanto, in Sede di ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale fallimentare sull'opposizione allo stato passivo, la sopravvenienza delle sentenze della Corte costituzionale n. 152 del 1980 e n. 69 del 1982, sulla parziale illegittimità del quinto e del sesto comma dell'art. 99 della legge fallimentare, in base alle quali, rispettivamente, il ricorso medesimo è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, od in difetto di notificazione al termine annuale dalla sua pubblicazione, e non è proponibile, per essere ammesso l'appello, quando la pronuncia del tribunale riguardi credito di lavoro o di previdenza che sarebbe spettato alla cognizione del pretore per ragioni di materia, impone l'applicabilità della nuova disciplina risultante dagli interventi della Corte costituzionale, anche quando il ricorso sia stato notificato in data anteriore, nell'indagine rivolta a riscontrarne l'esperibilità e tempestività. (V 3953/83, mass n 428890; (V 3364/83, mass n 428261; (V 3171/82, mass n 421113; (V 482/82, mass n 418178; (V 4537/81, mass n 415247; (contra 4047/82, mass n 422001; (contra 5913/81, mass n 416675).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)