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Sez. 2, Sentenza n. 3642 del 16/02/2007 (Rv. 596057 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Norme processuali - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Atti compiuti prima della sentenza della Corte costituzionale - Validità - Accertamento sulla base della norma nel testo risultante dalla sentenza di incostituzionalità - Necessità - Fattispecie relativa all'applicabilità della sentenza Corte Cost. n. 346/98.
Stato
decisa il 2007-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596057-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito. Nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono "sub judice", il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell'atto la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l'atto è stato compiuto. Pertanto, qualora nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada sia stata contestata la regolarità della notificazione del processo verbale di contestazione della violazione, effettuata a mezzo posta, il giudice deve verificare se la notificazione sia stata effettuata in conformità dell'art. 8, commi secondo e terzo, legge n. 890 del 1982, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 (quanto alla regolarità degli adempimenti concernenti l'avviso a mezzo di raccomandata del compimento delle formalità prescritte in caso di rifiuto di ricevere il piego raccomandato da parte delle persone abilitate a riceverlo o di assenza del destinatario e di giacenza del piego presso l'ufficio stabiliti a garanzia del destinatario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)