Sez. L, Sentenza n. 1170 del 03/02/2000 (Rv. 533404 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro della prestazione - Ricomprensione nell'orario effettivo - Esclusione - Qualificabilità come lavoro straordinario - Inammissibilità - Assorbimento del relativo compenso nell'indennità di trasferta - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
Il tempo impiegato giornalmente dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può - salvo previsioni contrattuali diverse - considerarsi impiegato nella esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria (non facendo parte del lavoro effettivo) e non si somma, quindi, al normale orario di lavoro così da essere qualificato come lavoro straordinario, con l'ulteriore conseguenza che il tempo di viaggio non fa sorgere il diritto a un compenso autonomo ma è assorbito nell'apposita indennità di trasferta, la quale è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)