Sez. L, Sentenza n. 990 del 05/02/1983 (Rv. 425757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ TRA APPALTANTE ED APPALTATORE - ESCLUSIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - CONDIZIONI - AVVICENDAMENTO DEGLI STESSI LAVORATORI PRESSO PIÙ COMMITTENTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ TRA APPALTANTE ED APPALTATORE - ESCLUSIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - CONDIZIONI - AVVICENDAMENTO DEGLI STESSI LAVORATORI PRESSO PIÙ COMMITTENTI - ESCLUSIONE.*
L'art. 5, lett. G), della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), per escludere il vincolo di solidarietà, fra l'appaltante e l'appaltatore, posto dall'art. 3 della stessa legge, esige, oltre la preventiva autorizzazione del competente ispettorato del lavoro, il requisito della contemporanea utilizzazione del personale presso più aziende, e tale condizione, che si realizza quando l'appaltatore presti i medesimi servizi presso più committenti, non richiede anche l'avvicendamento, presso questi ultimi, degli stessi lavoratori. (V 34/76, mass n 378648; (V 3579/75, mass n 377776).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)