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Sez. L, Sentenza n. 34 del 08/01/1976 (Rv. 378648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE - APPALTI DI OPERE E DI SERVIZI - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTANTE E DELL'APPALTATORE - LIMITI - PRESTAZIONE - SERVIZI OD OPERE PRESSO PIU IMPRESE - AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DI LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E INTERPOSIZIONE - APPALTI DI OPERE E DI SERVIZI - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTANTE E DELL'APPALTATORE - LIMITI - PRESTAZIONE - SERVIZI OD OPERE PRESSO PIU IMPRESE - AVVICENDAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - IRRILEVANZA.*

L'art 5 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 - sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e sulla disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi - nell'escludere la solidarieta fra l'appaltante e l'appaltatore di servizi per il pagamento delle retribuzioni ai lavoratori nei casi di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti appaltati ad una impresa che impieghi il proprio personale contemporaneamente presso piu aziende, esige soltanto l'impiego simultaneo del detto personale presso distinte aziende e tale condizione deve ritenersi realizzata ogni qual volta l'impresa appaltatrice non abbia un solo appalto, ma presti i medesimi servizi nello stesso tempo in favore di piu aziende, anche se un gruppo di dipendenti sia usato, in modo stabile, sempre presso una determinata azienda, mentre un altro gruppo o altri gruppi siano impiegati stabilmente presso altre o altre aziende, senza che vi sia necessita di un avvicendamento delle forze lavoratrici presso i vari appaltanti. (Conf 334/75, mass n 373567; 1799/74, mass n 369990).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)