diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3579 del 27/10/1975 (Rv. 377776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTI DI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE - ESPLETAMENTO ALL'INTERNO DI AZIENDE - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE - LIMITI - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO A PIU IMPRESE - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTI DI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE - ESPLETAMENTO ALL'INTERNO DI AZIENDE - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE - LIMITI - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO A PIU IMPRESE - PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO.*

Nel caso di appalto di lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi nell'interno delle imprese committenti e con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, il vincolo di solidarieta posto dall'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro), a carico del committente e dell'appaltatore, in ordine al trattamento retributivo e normativo spettante ai dipendenti di quest'ultimo, e escluso, a norma del successivo art 5 lettera G), qualora la ditta appaltatrice impieghi il personale dipendente presso piu imprese contemporaneamente, e sempre che intervenga la preventiva autorizzazione del competente ispettorato del lavoro. Il requisito della contemporanea utilizzazione del personale presso piu imprese deve considerarsi realizzato quando l'appaltatrice non abbia un solo appalto, ma presti, nello stesso tempo, i medesimi servizi presso piu committenti, senza necessita che i medesimi lavoratori si avvicendino presso varie aziende, ed anche, quindi, se i dipendenti vengano stabilmente utilizzati, a gruppi distinti, presso determinate aziende. Per quanto riguarda poi l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, va ritenuto che la stessa debba essere preventiva solo con riferimento agli appalti da stipulare dopo l'entrata in vigore della legge n 1369 del 1960, e cioe dopo il 25 maggio 1961, mentre, per gli appalti in corso di esecuzione a detta data, l'autorizzazione successivamente concessa, senza alcuna limitazione temporale, va considerata operante fin dall'entrata in vigore della legge n 1369 del 1960. (V 3567/75; 334/75, mass n 373567; 1799/74, mass n 369990).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)