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Sez. L, Sentenza n. 781 del 24/01/1992 (Rv. 475425 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Procedura concorsuale - Violazione delle regole di correttezza - Domande di risarcimento per perdita di una "chance" - Prova relativa anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni - Onere - Inosservanza - Valutazione equitativa in via sostitutiva - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1992-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475425-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni

Ove il lavoratore agisca per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di procedure concorsuali di promozione, criteri di correttezza e buona fede, e costituito dalla privazione della possibilità di vincere il concorso, la dedotta perdita di una "chance" configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. proc. civ., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, ed è diretta a sopperire all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)