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Sez. L, Sentenza n. 8468 del 21/06/2000 (Rv. 537894 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Violazione delle regole di correttezza e buona fede - Domanda di risarcimento per perdita di una "chance" - Allegazione della prova relativa all'esistenza della possibilità di vincere il concorso, fornita anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni - Necessità - Valutazione equitativa del danno in mancanza della suddetta prova - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537894-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE

Per chi agisce per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di osservare nell'espletamento delle procedure concorsuali (nella specie di assunzione) criteri di correttezza e buona fede la dedotta perdita di una "chance", costituita dalla privazione della possibilità di vincere il concorso, configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni; alla mancanza di una tale prova non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)