diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9472 del 12/06/2003 (Rv. 564219 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Erroneo avviamento da parte dei competenti uffici del lavoro - Successivo ritardo nella nuova iscrizione del lavoratore rimasto disoccupato - Diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564219-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il lavoratore avente diritto all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, che sia stato erroneamente avviato al lavoro dai competenti uffici ministeriali e non sia stato immediatamente ed automaticamente reiscritto nelle relative liste a seguito del precedente erroneo avviamento, ha diritto al risarcimento del danno a lui derivato dalla mancata reiscrizione e dalla conseguente perdita di "chances", posto che il concetto di perdita di guadagno, di cui all'art. 1223 cod. civ., si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile e anche ad una situazione cui è collegato un reddito probabile.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)