Sez. 4, Sentenza n. 105 del 29/10/1987 Ud. (dep. 12/01/1988) Rv. 177365 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - LAVORO MARITTIMO - MISURE ANTINFORTUNISTICHE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - LAVORO MARITTIMO - MISURE ANTINFORTUNISTICHE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la navigazione marittima a scopo di pesca rientra tra le attività di impresa e come tale è soggetta, anche in assenza di una specifica disciplina antinfortunistica, alla regola secondo la quale per il suo Esercizio devono essere predisposte dall'imprenditore le misure che la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica facciano apparire necessarie alla tutela dell'integrità fisica oltre che della personalità morale dei lavoratori. (V, mass n 174005; (V, mass n 172166; (V, mass n 165328).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)