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Sez. 4, Sentenza n. 105 del 29/10/1987 Ud. (dep. 12/01/1988) Rv. 177365 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - LAVORO MARITTIMO - MISURE ANTINFORTUNISTICHE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177365-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - LAVORO MARITTIMO - MISURE ANTINFORTUNISTICHE - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.*

Ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro, la navigazione marittima a scopo di pesca rientra tra le attività di impresa e come tale è soggetta, anche in assenza di una specifica disciplina antinfortunistica, alla regola secondo la quale per il suo Esercizio devono essere predisposte dall'imprenditore le misure che la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica facciano apparire necessarie alla tutela dell'integrità fisica oltre che della personalità morale dei lavoratori. (V, mass n 174005; (V, mass n 172166; (V, mass n 165328).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)