Sez. 4, Sentenza n. 1610 del 08/03/1988 Cc. (dep. 06/02/1989) Rv. 180378 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGHI - FONTI NORMATIVE - COSTITUZIONE - ESPLICITAZIONE - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - OBBLIGHI - FONTI NORMATIVE - COSTITUZIONE - ESPLICITAZIONE - FATTISPECIE.*
In tema di misure antinfortunistiche, l'art. 2087 cod. civ., laddove impone all'imprenditore l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, determina un'Obbligo di comportamento (rapportato alle possibilità offerte dalla tecnica e dalla esperienza, con riferimento, altresì, alla particolarità del lavoro), che trova la sua fonte nella Costituzione: precisamente, nell'art. 32, comma primo, (secondo il quale lo stato assume la tutela della salute dei cittadini "come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita"), nell'art. 41, commi primo e secondo, (ove, affermandosi il principio di libertà dell'iniziativa privata, si condiziona in concreto tale iniziativa imponendosi ch'essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza - cioè l'incolumità fisica - degli addetti). Ne consegue che la violazione del prefato Obbligo da parte dei destinatari della normativa a tutela dei lavoratori, integra il precetto penale ogni qualvolta ne derivi danno agli addetti. (fattispecie di macchina operatrice difettosa, la colpa del capo officina viene individuata nel non avere, una volta accertate anomalie nel funzionamento della stessa, disattivato la macchina e segnalato l'inconveniente all'imprenditore, quella di costui nella "mala electio" nei riguardi del capo officina, a causa del comportamento dallo stesso tenuto). (V mass n 177365; (V mass n 176067; (V mass n 174005).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)