Sez. 4, Sentenza n. 11136 del 23/01/1986 Ud. (dep. 17/10/1986) Rv. 174005 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - ART. 2087 COD. CIV. - NATURA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - ART. 2087 COD. CIV. - NATURA - INOSSERVANZA DA PARTE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA - CONSEGUENZE.*
In tema di prevenzioni infortuni sul lavoro, il disposto dell'art. 2087 cod. civ. ha carattere generale e non meramente contrattuale, come si desume dallo stesso titolo ("tutela delle condizioni di lavoro"), nonché dal suo particolare contenuto normativo. Ne consegue, pertanto, che, quantunque la predetta norma sia inserita nel codice civile anziché in una legge speciale sulla prevenzione degli infortuni di lavoro, pone specifici doveri di comportamento antinfortunistico a carico del titolare di impresa, la cui effettiva inosservanza integra conseguentemente il delitto aggravato di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., allorché sia stata causa del relativo evento lesivo ai sensi dell'art. 40 stesso codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 3, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)