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Sez. 3, Sentenza n. 7878 del 10/01/2012 Ud. (dep. 29/02/2012) Rv. 252332 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di infortuni ed igiene - Disciplina ex. art. 24 D.Lgs. n. 758 del 1994 - Alternatività rispetto all'oblazione ex art. 162 bis cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252332-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In tema di prevenzione di infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà di cui all'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, D.Lgs. n. 758 del 1994, potendo essere esercitata non soltanto quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista da detto decreto, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)