Sez. 3, Sentenza n. 44369 del 24/10/2007 Ud. (dep. 29/11/2007) Rv. 238454 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Procedura amministrativa di definizione prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994 - Rapporti con l'oblazione speciale ex art. 162 bis cod. pen. - Individuazione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, la facoltà concessa in generale dall'art. 162 bis cod. pen. di richiedere l'oblazione speciale non è alternativa a quella introdotta dalla speciale disciplina di cui all'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto può essere esercitata non soltanto quando non ricorrono le condizioni per l'esperimento della procedura amministrativa prevista dal predetto decreto, ma anche quando il contravventore ha ritenuto di non avvalersene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)