Sez. 3, Sentenza n. 9478 del 01/02/2005 Ud. (dep. 10/03/2005) Rv. 231217 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Assenza di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza a seguito dell'accertamento di contravvenzioni per spontaneo adeguamento da parte del datore di lavoro - Sospensione del procedimento penale - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, quando l'organo di vigilanza non abbia impartito al contravventore alcuna prescrizione, per la già avvenuta spontanea regolarizzazione, il procedimento penale non subisce alcuna sospensione, in quanto il contravventore può chiedere comunque di essere ammesso all'oblazione in sede amministrativa nei termini previsti dall'art.21 D.Lgs. n. 758 del 1994, ovvero può, in seguito, avvalersi dell'oblazione in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen e dell'art. 24 del citato D.Lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 CORTE COST., Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)