Sez. 3, Sentenza n. 9648 del 28/06/1974 Ud. (dep. 22/10/1975) Rv. 130963 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI - TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - OMISSIONE - SUSSISTENZA DI REATO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA - REATO DI PERICOLO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI - TRASPORTO - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - OMISSIONE - SUSSISTENZA DI REATO - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA - REATO DI PERICOLO.*
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art 15 legge 2 luglio 1957, n 474 (trasporto di oli minerali in quantita superiore a dieci quintali senza certificato di provenienza) non ha Rilevanza l'avvenuto pagamento dell'imposta di fabbricazione, trattandosi di reato di pericolo che si realizza con il semplice fatto del trasporto di oli minerali con certificato di provenienza irregolare.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)