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Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/05/1972 (Rv. 358299 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358299-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*

La qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in lite e delle azioni esperite in giudizio spetta al giudice di merito. Nell'Esercizio di tale potere egli, anche se non e vincolato alle opinioni espresse dalle parti, e tenuto a mantenersi nell'ambito fissato dalle loro allegazioni, lasciando immutati i presupposti materiali dedotti a sostegno del petitum, cosi da rispettare il precetto della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. (Conf 2654'71, mass n 353794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)