Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 22/05/1972 (Rv. 358299 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITI.*
La qualificazione giuridica dei rapporti dedotti in lite e delle azioni esperite in giudizio spetta al giudice di merito. Nell'Esercizio di tale potere egli, anche se non e vincolato alle opinioni espresse dalle parti, e tenuto a mantenersi nell'ambito fissato dalle loro allegazioni, lasciando immutati i presupposti materiali dedotti a sostegno del petitum, cosi da rispettare il precetto della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. (Conf 2654'71, mass n 353794).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)