Sez. 2, Sentenza n. 2654 del 24/09/1971 (Rv. 353794 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Se il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente la domanda sulla base dei fatti prospettatigli dalla parte che la propone prescindendo dalla denominazione eventualmente erronea che sia stata usata nell'atto introduttivo del giudizio o nelle successive difese, e di definire il rapporto sul quale la domanda stessa e fondata, indipendentemente dagli assunti delle parti, rettificando ogni loro possibile imprecisione terminologica, nondimeno questo potere-dovere incontra il duplice limite della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, e del divieto di sostituire una Azione diversa a quella espressamente e formalmente proposta. (V 2048'69, mass n 341302).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)