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Sez. 1, Sentenza n. 1649 del 02/03/1990 (Rv. 465636 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465636-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA.*

Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, ai sensi dell'art. 19 legge 22 ottobre 1971 n. 865, decorre dalla data di inserzione nel F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione di stima nella segreteria del comune solo se l'inserzione abbia costituito l'atto finale del procedimento notiziatore e sia stata, quindi, preceduta dalla prescritta notificazione agli espropriati della Determinazione dell'indennità. Pertanto quando non è preceduta da tale notifica, l'inserzione non è idonea a far decorrere il termine "de quo", il quale decorrerà, invece, dal giorno dell'effettuata notifica. (Conf 4385/89 mass 463964; (Conf 4372/88, mass 459355; (Conf 9123/87 mass 456367).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)