Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 28/06/1988 (Rv. 459355 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ AI PROPRIETARI ESPROPRIATI - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE - DECORRENZA - NOTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ AI PROPRIETARI ESPROPRIATI - NECESSITÀ.*
La comunicazione dell'indennità di espropriazione a cura dello espropriante, che l'art. 15 legge 22 ottobre 1971 n. 865 dispone deve esser fatta mediante notifica di avviso ai proprietari degli immobili cui le stime si riferiscono, è necessaria per rendere efficace la successiva pubblicazione, dell'avviso del deposito della relazione dell'ufficio tecnico erariale, nel F.A.L. della provincia, dalla quale solo prende a decorrere il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima preveduto dall'art. 19 della stessa legge. La comunicazione della indennità non è perciò da sola sufficiente a far sorgere nell'espropriato l'Onere di proporre l'opposizione alla stima, né comporta l'inizio del decorso del relativo termine. (V 9123/87, mass n 456367; (V 1699/87, mass n 451081; (V 1754/84, mass n 433822; (V 3772/83, mass n 428682).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)