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Sez. 1, Sentenza n. 4385 del 25/10/1989 (Rv. 463964 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE EX ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - DECORRENZA - "DIES A QUO" - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463964-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - TERMINE EX ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - DECORRENZA - "DIES A QUO" - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima della indennità espropriativa, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, decorre dall'inserzione nel foglio degli annunci legali dell'avviso di deposito della relazione dell'UTE solo se tale inserzione configuri l'atto finale del procedimento, in quanto preceduta dal deposito di detta relazione e dalla notificazione dell'ammontare dell'indennità al proprietario espropriando, mentre, in caso contrario, è tale notificazione che, determinando la conoscenza legale della stima, segna il "dies a quo" dell'indicato termine. (V 9123/87, mass n 456367; (V 1699/87, mass n 451081).*

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)