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Sez. U, Sentenza n. 37954 del 25/05/2011 Ud. (dep. 20/10/2011) Rv. 250974 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE | Somme trattenute dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi creditori di quest'ultimo - Omesso versamento - Configurabilità del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250974-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - IN GENERE

Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la regola dell'acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen. Non potrà, pertanto, ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)