Sez. 2, Sentenza n. 5486 del 05/11/2015 Cc. (dep. 10/02/2016) Rv. 266367 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Falsa indicazione del datore di lavoro di avvenuta corresponsione di somme a titolo di indennità assistenziali ai lavoratori - Effettuazione del conguaglio delle somme fittiziamente indicate da parte dell'I.N.P.S. - Reato configurabile - Delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - Esclusione.
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI
Non è configurabile il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., bensì quello di appropriazione indebita, nella condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. (In motivazione, la S.C. ha escluso la possibilità di attribuire al fatto contestato una diversa qualificazione giuridica, trattandosi di reato commesso in danno di una diversa persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)