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Sez. 4, Sentenza n. 7895 del 15/07/1996 Ud. (dep. 13/08/1996) Rv. 206794 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma - Efficacia invalidante e non abrogativa - Produzione di conseguenze simili all'annullamento - Inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale in ogni giudizio in cui la stessa debba o possa essere assunta a canone di valutazione di un qualsiasi fatto o rapporto, anche se venuto in essere prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale - Obbligo del giudice - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206794-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

Poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale, che presuppone l'esistenza di un vizio che inficia "ab origine" la norma in contrasto con il precetto costituzionale, ha efficacia invalidante, e non abrogativa, producendo conseguenze simili all'annullamento, il giudice ha l'obbligo di non applicare la norma dichiarata incostituzionale non soltanto nel procedimento in cui è stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale ma anche, per l'efficacia "erga omnes" della sentenza della Corte costituzionale, in ogni altro giudizio in cui la norma stessa debba o possa essere assunta a canone di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pure se venuto in essere anteriormente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della suddetta sentenza, perché ancora in via di scioglimento o, comunque, non produttivo di effetti giuridici definitivi, purché cioè vi siano le condizioni processuali per la sua applicazione. La sentenza della Corte costituzionale, quindi, non spiega i suoi effetti in quei processi in corso in cui il problema portato all'attenzione del giudice non sia stato sollevato e, per ragioni di rito, non sia più possibile. (Nella fattispecie, l'imputato aveva eccepito davanti alla Corte di Cassazione l'incompatibilità di uno dei giudici del collegio che aveva affermato la sua responsabilità per avere il predetto concorso a pronunciare, in sede di riesame l'ordinanza confermativa della misura coercitiva. La Suprema Corte nell'affermare il principio sopra massimato, ha precisato che la questione relativa alla partecipazione al collegio di primo grado o di appello di un giudice che si sia già pronunciato nei confronti dell'imputato doveva essere sollevata, a pena d'inammissibilità, nel giudizio di merito prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)