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Sez. 6, Sentenza n. 3151 del 31/07/1997 Cc. (dep. 27/08/1997) Rv. 208655 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE | Effetti sui giudizi in corso - Applicazione degli effetti della sentenza costituzionale a tutti i giudizi in corso rispetto ai quali non si siano già prodotti gli effetti che la dichiarazione di incostituzionalità tende ad evitare - Fattispecie in caso di abrogazione, a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 77 del 1997, dell'art. 294 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, a pena di perdita di efficacia della misura, l'obbligo di interrogatorio entro cinque giorni anche quando la misura sia eseguita dopo l'esercizio dell'azione penale e prima del dibattimento.
Stato
decisa il 1997-07-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208655-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE

La sentenza n. 77 del 1997, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 294 del cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, e dell'art. 302, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", non si applica ai giudizi pendenti al momento dell'emanazione della sentenza, a meno che non sia ancora decorso il termine di cinque giorni cui fa riferimento l'articolo, poiché decorso un arco rilevante di tempo dall'esecuzione dal provvedimento senza che sia intervenuto l'interrogatorio di "habeas corpus" non ha più ragione di essere affermata la perdita di efficacia della misura stessa, non essendo questa idonea a reintegrare l'interesse tutelato attraverso la dichiarazione di incostituzionalità, ed è irrilevante il fatto che sulla misura adottata non si sia ancora formato il cosiddetto giudicato cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)