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Sez. 6, Sentenza n. 3364 del 04/09/1997 Cc. (dep. 18/09/1997) Rv. 209124 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misura eseguita dopo il decreto che dispone il giudizio e prima dell'inizio del dibattimento - Obbligo di procedere all'interrogatorio - Sussistenza a seguito della sentenza della corte costituzionale n. 77/97 - Ricorsi pendenti - Applicabilità della sentenza - Sussistenza - Limiti - Avvenuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Ripristino della misura dopo la formale dichiarazione della sua estinzione - Legittimità - Obbligo di eseguire effettivamente la scarcerazione prima del ripristino - Esclusione - Obbligo per il Tribunale di procedere preventivamente all'interrogatorio dell'imputato in stato di libertà - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209124-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale entro cinque giorni dall'esecuzione della misura anche nel periodo intercorrente tra il rinvio a giudizio e l'inizio della fase dibattimentale, derivante dalla pronuncia della corte costituzionale n. 77 del 24 marzo 1997, pur dovendosi applicare anche ai giudizi pendenti, non ha più ragione d'essere una volta che gli atti siano stati trasmessi al tribunale. Sebbene debba essere ribadito il principio secondo il quale le sentenza di illegittimità costituzionale hanno efficacia invalidante e non abrogativa, producendo effetti analoghi a quelli dell'annullamento e non a quelli dell'abrogazione, nondimeno non può ritenersi che al tribunale sia inibito ripristinare la custodia cautelare disposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento, previa declaratoria formale della perdita di efficacia della misura per omesso interrogatorio dell'indagato nel termine previsto dall'art.294 cod. proc. pen., né può sostenersi che la misura possa essere ripristinata solo dopo l'effettiva scarcerazione dell'imputato e il suo interrogatorio da parte del giudice del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)