Sez. 1, Sentenza n. 6493 del 19/12/1985 (Rv. 443563 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - NOMINA IN BASE A DELIBERAZIONE ANNULLABILE - PREPOSIZIONE IN MODO IMPLICITO - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO LA SOCIETÀ - IN GENERE - NOMINA IN BASE A DELIBERAZIONE ANNULLABILE - PREPOSIZIONE IN MODO IMPLICITO - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
La responsabilità dell'amministratore di una società di capitali, ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cod. civ., si ricollega alla inosservanza dei doveri inerenti all'Esercizio del potere di gestione e di rappresentanza, e postula, pertanto, il conferimento di detto potere. Tale requisito, peraltro, deve ritenersi sussistente, oltre che in presenza di una formale deliberazione di nomina dei competenti organi societari, ancorché invalida, ma efficace in difetto di annullamento, pure nel caso di preposizione alla relativa carica irregolarmente avvenuta in modo meramente implicito, in quanto determini ugualmente l'inserimento del preposto nella organizzazione sociale e la riferibilità alla società della sua attività. (V 234/84, mass n 432488).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)