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Sez. 1, Sentenza n. 6519 del 03/07/1998 (Rv. 516930 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Responsabilità ex art. 2392 cod. civ. - Configurabilità - Presupposti - Previo conferimento del potere di rappresentanza mediante atto di preposizione proveniente dal competente organo societario - Necessità - Atto di preposizione - Forma - Preposizione implicita - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516930-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

La responsabilità prevista dall'art. 2932 cod. civ. postula l'esistenza di un rapporto organico di amministrazione con la società, in forza del quale colui che opera come amministratore è inserito nell'organizzazione sociale, in modo che la sua attività sia direttamente riferibile alla persona giuridica. Tale inserimento può aversi solo mediante un atto esplicito o implicito di preposizione del competente organo societario, che tenga luogo della formale delibera di nomina. Sicché, la possibilità di applicare la disciplina della responsabilità di amministratore non legalmente nominato risulta circoscritta ai casi di nomina irregolare o implicita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)