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Sez. U, Sentenza n. 5210 del 27/05/1994 (Rv. 486800 - 01)

Procedimento civile - Riunione e separazione di causa | Insindacabilità - Provvedimento reso fuori dei casi ex art. 274 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486800-01

Procedimento civile - Riunione e separazione di causa

La riunione in un unico procedimento di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario è insindacabile in sede di legittimità, ancorché disposta fuori dei casi previsti dall'art. 274 cod. proc. civ., norma che disciplina non una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicché la sua violazione non determina nullità della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)