Sez. 2, Sentenza n. 9638 del 10/09/1999 (Rv. 529815 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Insindacabilità in sede di legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA
Il provvedimento di riunione ex art. 274 cod.proc.civ. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione. Del pari è insindacabile in sede di legittimità il provvedimento di separazione che può essere ordinata dal giudice di merito quando ne ravvisi l'opportunità indipendentemente dall'istanza o dall'accordo delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)