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Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 10/11/1970 (Rv. 348532 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - COMPETENZA - FACOLTA DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PROVVEDERE A SPESE DELL'OBBLIGATO - COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348532-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DI OBBLIGHI DI FARE O DI NON FARE - COMPETENZA - FACOLTA DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PROVVEDERE A SPESE DELL'OBBLIGATO - COMPETENZA DEL GIUDICE CHE HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO - INSUSSISTENZA - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*

Ai sensi degli artt 2931 e 2933 cod civ il giudice non ha il potere (diversamente da quanto disposto dall'art 1220 cod civ abrogato) di autorizzare, in difetto di spontaneo ed esatto adempimento di un Obbligo di fare o di non fare, il titolare del correlativo diritto a provvedere all'esecuzione a spese dell'obbligato, poiche detta esecuzione, seppure concretantesi in un semplice pati del debitore, deve essere attuata ai sensi degli artt 612 e 613 cod proc civ, i quali demandano esclusivamente al pretore quale giudice dell'esecuzione la concreta Determinazione delle modalita dell'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2931, Cod. Civ. art. 2933, Cod. Proc. Civ. art. 613 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)