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Sez. 3, Sentenza n. 18154 del 27/11/2003 (Rv. 568504 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Ammissione di consulenza tecnica e fissazione dell'inizio delle operazioni peritali - Notifica al contumace - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568504-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

Il provvedimento di ammissione della c.t.u., contenente la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali, non deve essere notificato alla parte rimasta contumace, non essendo incluso nell'elenco tassativo degli atti per i quali tale notificazione è espressamente prevista, inserito nell'art. 292 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)