Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16413 del 26/09/2012 (Rv. 624085 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE | Provvedimento ammissivo della CTU - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento - Comunicazione al contumace dell'inizio delle operazioni peritali - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE
L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. civ., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 cod. proc. civ. e 90 disp. att. cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 260, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)