Sez. 1, Sentenza n. 11442 del 28/11/1990 (Rv. 469934 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - AMMISSIONE DI CONSULENZA TECNICA E FISSAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - NOTIFICA AL CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - AMMISSIONE DI CONSULENZA TECNICA E FISSAZIONE DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI - NOTIFICA AL CONTUMACE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ammissione di consulenza tecnica e la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali non devono essere notificate alla parte contumace, trattandosi di Atti non inclusi fra quelli per i quali tale notificazione è espressamente e tassativamente prevista dall'art. 292 cod. proc. civ. (anche nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 1989). (V 4844/88, mass n 459663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)