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Sez. 2, Sentenza n. 4619 del 20/04/1993 (Rv. 481918 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario | Giudizio definito con transazione - Contestazione del rapporto di clientela e della partecipazione alla transazione - Liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - Ricorso al procedimento regolato dagli artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 - Esclusione - Trasformazione del procedimento in ordinario giudizio di cognizione - Ammissibilità - Ordinanza emessa dal giudice nell'erronea applicazione della procedura anzidetta - Impugnativa mediante appello.
Stato
decisa il 1993-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481918-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario

Nell'ipotesi in cui il giudizio sia definito con transazione, non può farsi ricorso allo speciale procedimento di liquidazione dei compensi per prestazioni giudiziali in materia civile regolato dagli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794, e deve invece seguirsi il rito ordinario di cognizione ove il preteso debitore contesti in radice i presupposti del diritto del patrono, quali il rapporto di clientela, la partecipazione alla transazione e conseguentemente il vincolo di solidarietà. Peraltro, l'inapplicabilità del procedimento non comporta la nullità della pronuncia, ma la trasformazione del procedimento stesso in ordinario giudizio di cognizione, con l'ulteriore conseguenza che l'ordinanza eventualmente emessa dal giudice nell'erronea applicazione della procedura è impugnabile con l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)