Sez. 2, Sentenza n. 7957 del 21/05/2003 (Rv. 563382 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Rito speciale camerale ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 - Presupposti - Difetto - Conseguenze - Eccezione di estinzione del credito o di prescrizione - Rito speciale - Permanenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione delle spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati, il rito speciale camerale previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 non è ammesso nei soli casi di contestazione del rapporto di clientela, della natura giudiziale dei compensi pretesi, dell'avvenuta transazione della lite, ovvero di domanda riconvenzionale del cliente convenuto. Ne consegue che non vale ad escludere la possibilità del ricorso al rito camerale la contestazione che il cliente faccia di nulla dovere al professionista per avere già estinto il credito vantato oppure perché il credito stesso è prescritto.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)