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Sez. 5, Sentenza n. 14208 del 29/01/2015 Ud. (dep. 08/04/2015) Rv. 264077 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Riforma della sentenza di primo grado agli effetti civili - Diversa valutazione delle prove poste a base della decisione di primo grado - Rinnovazione dell'istruttoria - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264077-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza, emessa all'esito di un giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova posta a base della decisione del primo giudice, non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, considerato, da un lato, che i principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia, concernono l'accusa penale e non le statuizioni civili e, dall'altro, che ove il processo in cui si innesti l'azione civile sia definito nelle forme del rito abbreviato, la prova non si forma nel contraddittorio delle parti e non opera il principio dell'oralità e dell'immediatezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)