diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 45456 del 30/09/2014 Ud. (dep. 04/11/2014) Rv. 260868 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Giudizio abbreviato "non condizionato" - "Reformatio in peius" di sentenza di assoluzione - Rinnovazione in appello dell'esame di un teste ritenuto in primo grado inattendibile - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260868-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Per riformare "in peius" una sentenza assolutoria emessa all'esito di giudizio abbreviato "non condizionato", il giudice di appello non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - a rinnovare l'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, in quanto tale adempimento non è necessario nel caso in cui, neppure in primo grado, e per effetto della scelta dell'imputato, si sia instaurato, un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la fonte dichiarativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)