Sez. 1, Sentenza n. 4908 del 20/05/1999 (Rv. 526450 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevute bancarie - Consegna alla banca - Natura di mandato a riscuotere - Configurabilità - Eventuale anticipazione dell'importo delle ricevute - Conseguenze - Riconducibilità ad un'operazione di cessione dei crediti - Deduzione - Onere probatorio a carico della banca - Contenuto.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
La mera consegna di ricevute bancarie dal cliente alla banca, in difetto di specifiche pattuizioni, concreta mandato a riscuotere (eventualmente) accompagnato dall'anticipazione da parte della banca dell'importo delle ricevute stesse. Tale (eventuale) anticipazione è correlata non alla natura del documento ma alla valutazione della banca di affidamento in ordine alla futura riscossione del credito, sicché, nel caso in cui sia avvenuta la sola consegna delle ricevute, la banca è onerata della prova di specifica stipulazione - non di mandato a riscuotere ma - di cessione dei crediti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1993
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)