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Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 06/03/1998 (Rv. 513405 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevuta bancaria - Nozione - Ricognizione di debito - Configurabilità - Consegna dell' autorizzato alla banca, per ottenere l'anticipazione della somma - Sconto bancario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Opposizione alla banca, da parte dell'autorizzante l'emissione, della sopravvenuta risoluzione del sottostante contratto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513405-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

Chi autorizza l'emissione di ricevuta bancaria - con ciò riconoscendosi debitore dell'autorizzato, che potrà realizzare il suo credito con tale mezzo - può opporre alla banca, a cui il cliente l'abbia consegnata per ottenere l'anticipazione della somma, la risoluzione del sottostante contratto, pur se l'abbia rassicurata precedentemente sull'esistenza di esso, sia perché non ha perciò assunto, verso la stessa, un' autonoma obbligazione di garanzia; sia perché la ricevuta non è un titolo di credito - bensì una quietanza, rilasciata, scritta e sottoscritta dal creditore, attestante di aver ricevuto una somma a saldo di una fattura - sì che l'anticipazione non è effetto di un contratto di sconto - cessione pro solvendo - ma dipende invece dalla valutazione della banca sull'affidabilità del suo cliente, di cui è mandataria in "rem propriam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)