diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4614 del 18/05/1996 (Rv. 497681 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevuta bancaria - Natura e funzione - Idoneita a trasferire il credito - Esclusione - Distinzione dal contratto di sconto.
Stato
decisa il 1996-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497681-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile nella categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente. Ne consegue che la consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto: infatti, la prima non è idonea a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente, sia pure diminuita degli interessi, non è correlata direttamente alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione che la banca mandataria faccia dell'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione "pro solvendo" del credito, per cui, se non v'è cessione, non v'è neppure sconto in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1858

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)