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Sez. 3, Sentenza n. 3229 del 15/04/1997 (Rv. 503695 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Contestazioni del terzo acquirente - Pronuncia del giudice - Necessità - Pagamento del prezzo - Termine - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503695-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di riscatto agrario, qualora il terzo acquirente con il proprio comportamento processuale impedisca la concreta attuazione del diritto di riscatto, per cui si renda necessaria la pronuncia del giudice sulle contestazioni del terzo, il termine di tre mesi per il pagamento del prezzo ai sensi dell'art. unico legge 8 gennaio 1979 n. 2, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto (nella specie il terzo acquirente aveva prestato un'adesione condizionata alla richiesta di riscatto, come tale irrilevante ai fini dell'art. 8 legge n. 890 del 1965 e art. 7 legge n. 817 del 1971).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)