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Sez. 3, Sentenza n. 1732 del 17/02/1987 (Rv. 451113 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL RISCATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451113-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - MANCATA CONTESTAZIONE DEL RISCATTO - NOZIONE.*

In tema di riscatto agrario, la mancata contestazione del diritto del retraente da parte del retrattato - la quale comporta che il pagamento del prezzo deve essere effettuato entro tre mesi dalla stessa - si ha quando il retrattato, oltreché aderire alla pretesa sostanziale del retraente, nel senso di riconoscere la esistenza in capo a lui dei requisiti voluti dalla legge per lo Esercizio del relativo diritto, mantenga anche un comportamento processuale che renda possibile la concreta attuazione del diritto medesimo, ma non quando in contrasto con la formale adesione alla avversa pretesa si renda necessaria la pronuncia del giudice su una serie di questioni, alla soluzione delle quali resta subordinata l'affermazione giudiziale del diritto del retraente, con la conseguenza che - secondo la ratio della legge n. 2 del 1979 - in tale situazione, anche il diritto del retrattato alla riscossione del prezzo decorre con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza.*

Riferimenti normativi: Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)