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Sez. 1, Sentenza n. 22106 del 23/11/2004 (Rv. 579327 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO | Partecipazione del P.M. all'udienza davanti al Collegio - Sufficienza - Partecipazione anche alle fasi anteriori - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Mancata partecipazione del P.M. - Sentenza - Nullità - Sussistenza - Estensione della nullità agli atti processuali anteriori - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579327-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO

In tema d'intervento del P.M. nelle cause civili a norma dell'art. 70 cod. proc. civ., la regola stabilita dall'art. 3 delle disp. att. dello stesso codice, secondo la quale il P.M. può intervenire anche quando la causa si trova dinnanzi al collegio, comporta che, quando ne sia obbligatoria la partecipazione al processo, (come nell'azione di dichiarazione di paternità) la nullità conseguente al mancato intervento del P.M. riguarda la sola sentenza a norma dell'art. 158 cod. proc. civ. ma non si estende agli atti anteriori alla deliberazione della stessa, validamente formatisi anche senza la partecipazione del P.M., postochè ai fini di tale partecipazione è sufficiente che egli spieghi intervento all'udienza di discussione innanzi al Collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)