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Sez. 1, Sentenza n. 3129 del 08/09/1976 (Rv. 381903 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - SENTENZA DI CONDANNA PER OBBLIGHI ALIMENTARI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA PROCREAZIONE - LIMITAZIONI DI PROVA DELLA LEGGE ITALIANA - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381903-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - SENTENZA DI CONDANNA PER OBBLIGHI ALIMENTARI - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA PROCREAZIONE - LIMITAZIONI DI PROVA DELLA LEGGE ITALIANA - INAPPLICABILITA - CONDIZIONI.*

In tema di delibazione di sentenza straniera, deve distinguersi tra sentenza attributiva di uno status familiae e sentenza di condanna all'adempimento di obblighi alimentari: in quest'ultimo caso l'accertamento incidentale del fatto materiale della procreazione, quale mera fonte di un diritto di credito e senza riferimento ai vincoli familiari, non soggiace alle limitazioni di prova stabilite dalla legge italiana, essendo per l'art 25 delle preleggi soggetto alla legge straniera. (V 1894/74, mass n 370109).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 04/08/1960 num. 918

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)