Sez. 1, Sentenza n. 4254 del 06/10/1977 (Rv. 387886 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - OBBLIGHI ALIMENTARI - SENTENZE STRANIERE IN FAVORE DEI FIGLI NATURALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NUOVO REGIME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI PATERNITA E MATERNITA NATURALE - PRECLUSIONE DELLA DELIBAZIONE - IRRILEVANZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - ORDINE PUBBLICO ITALIANO: NON CONTRARIETA - OBBLIGHI ALIMENTARI - SENTENZE STRANIERE IN FAVORE DEI FIGLI NATURALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - NUOVO REGIME DEL DIRITTO DI FAMIGLIA - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI PATERNITA E MATERNITA NATURALE - PRECLUSIONE DELLA DELIBAZIONE - IRRILEVANZA.*
Anche dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, la sentenza straniera, che dichiari la paternita o maternita naturale, e riconosca in favore del figlio il diritto agli alimenti, puo essere dichiarata esecutiva in Italia per la parte inerente agli obblighi alimentari, ove questi risultino validamente costituiti secondo la legge del luogo in cui si e verificato il relativo fatto generatore (art 25 secondo comma disp prel cod civ), pure nel caso in cui non sia suscettibile di delibazione, per contrasto con norme inderogabili del nostro ordinamento, per il caso attinente alla dichiarazione di paternita o maternita. (V 4651/76, mass n 383398; (V 3129/76, mass n 381903; (V 165/76, mass n 378807).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 279 CORTE COST., Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 7, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)